Articolo 1

Costituzione – Denominazione

È costituito il partito politico denominato “PIÙ – PARTITE IVA UNITE”.

Articolo 2

Oggetto – Scopi

Esso è una libera associazione di cittadini che non ha fine di lucro ma ha per scopo l’ideazione, la creazione, l’elaborazione, la proposizione e l’attuazione di un programma politico condiviso, alla cui base vi sono i principi della valorizzazione della libertà economica, politica e sociale, della democrazia partecipativa, dell’equità sociale e fiscale, della giustizia, della solidarietà, della meritocrazia e del rispetto dei diritti e dei doveri nel più ampio concetto di cittadinanza, intesa come azione attiva nello sviluppo sociale, economico, politico, culturale della nazione.

Esso si propone di partecipare attivamente e direttamente – a mezzo candidati democraticamente eletti – che nel Partito si riconoscono o che dello stesso sono espressione – all’azione di governo della Repubblica Italiana, delle Regioni e di tutti gli Enti Locali nonché dell’Europa accedendo a tutti gli organi istituzionali di ogni livello.

Esso opera mediante l’attività libera dei suoi associati, dei suoi sostenitori, dei suoi simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei suoi scopi e programmi ed individua nella consultazione degli iscritti il metodo preferenziale per la scelta delle cariche interne e delle candidature alle cariche istituzionali di ogni livello.

Esso promuove la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica in genere, al Partito ed alla sua attività, all’accesso alle cariche interne al Partito ed a quelle presso gli organi istituzionali di ogni livello; esso non distingue i cittadini e gli associati per religione, sesso, razza e condizioni personali o economico sociali e sostiene le pari opportunità fra uomini e donne; esso favorisce il dibattito interno al Partito ed il confronto con le altre forze politiche e adotta ogni adeguata forma di comunicazione dei propri programmi politici e della propria attività ed utilizza ogni utile tecnologia anche informatica e di nuova generazione.

Esso riconosce che enti, fondazioni ed associazioni possono contribuire efficacemente e fattivamente alla vita ed all’azione del Partito e, conseguentemente, favorisce la partecipazione dei cittadini in detti enti e la partecipazione di detti enti all’attività del Partito.

Esso riconosce nella trasparenza il principio a base della propria organizzazione interna, applicata ai processi amministrativi interni, alla gestione economica e ai processi decisionali.

Articolo 3

Simbolo – Emblema

Simbolo composto da più cerchi e semicerchi. Il primo semicerchio è a sinistra e di colore verde, ed inizia con un vertice, per poi allargarsi al centro e concludere con un altro vertice. Unito a questo vi è poi un cerchio di colore bianco, con in alto la scritta PARTITE IVA UNITE, diviso in 4 (quattro) parti uguali da diverse linee rette orizzontali e verticali a formare un mirino, all’intersezione di tali rette c’è un punto di colore grigio. All’interno dello stesso cerchio vi è, sulla destra, un semicerchio di colore rosso, al cui centro è posta, di colore blu, la scritta PIU. Sopra la lettera U, di tale scritta, vi sono numero tre (n.3) figure stilizzate, due uomini ed una donna, a formare un accento. I cerchi ed i semicerchi uniti formano un tricolore verde, bianco e rosso. Un segno di circonferenza di colore blu delimita tutti gli elementi sopra citati.

L’Assemblea Nazionale può disporre eventuali modifiche al simbolo, motivandone le ragioni in occasione di appuntamenti elettorali ad ogni livello e/o per la personalizzazione e valorizzazione di commissioni tecniche/gruppi di lavoro interni al Partito. Le strutture territoriali del Partito hanno facoltà di aggiungere al simbolo, sotto o accanto la scritta PIÙ, il nome del riferimento geografico territoriale.

Articolo 4

Associati e Sostenitori: iscrizione, diritti, divieti, doveri, cessazione del rapporto

Hanno la qualifica di associati, tutti coloro, cittadini italiani, siano essi residenti nel territorio della Repubblica Italiana o ivi situati per ragioni di studio e lavoro, ma anche residenti all’estero, nelle forme per questi ultimi previste, che ne facciano espressa richiesta e versino la quota associativa come determinata sulla base del presente statuto.

La domanda di iscrizione comporta l’adesione a tutti i principi e finalità enunciati nel presente statuto, l’accettazione delle sue disposizioni e di quelle contenuti nei regolamenti debitamente approvati; essa può essere presentata da coloro che hanno raggiunta la maggiore età.

Hanno la qualifica di sostenitori coloro che pur non richiedendo l’iscrizione, partecipano nei limiti e nelle forme per essi stabiliti con apposito regolamento alla vita del Partito; hanno la qualifica di simpatizzanti coloro che non richiedono l’iscrizione né partecipano alla vita del Partito ma che con le loro azioni, esterne al Partito, contribuiscono al raggiungimento dei suoi scopi.

La domanda di iscrizione si presenta al Partito nella persona del Coordinatore Amministrativo del partito (nazionale ovvero, se esistente, del responsabile amministrativo regionale anche per il tramite, se esistente, del responsabile amministrativo dell’unità organizzativa locale) a mezzo documento redatto per iscritto ovvero a mezzo modalità telematiche appositamente predisposte; alla domanda devono essere allegati: a ) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 3 e 76 del DPR 445/2000 con attestazione della possidenza dei requisiti per l’ammissione; b ) attestazione asseverata di conoscere ed accettare i principi alla base dell’azione politica del Partito, di conoscere ed accettare il presente statuto e tutti i regolamenti adottati sulla base dello stesso; di obbligarsi ad osservare detti principi, detto statuto e detti regolamenti fedelmente; di obbligarsi a rispettare le decisioni legittimamente prese dagli organi interni del Partito a qualsiasi livello; di obbligarsi al versamento delle quote associative e dei contributi degli associati legittimamente determinati; di accettare la devoluzione all’organo di disciplina e garanzia del Partito di ogni contrasto o contenzioso dipendente o derivante dalla partecipazione al Partito; c ) copia del versamento a favore delle casse del Partito della quota associativa come determinata dagli organi interni del Partito; d ) autorizzazione resa per iscritto o con modalità telematiche al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità rese note dal Partito e debitamente comunicate e/o pubblicizzate, anche al fine di poter liberamente effettuare specifici e circostanziati controlli, se ritenuti necessari, su carichi penali o carichi pendenti o procedure fallimentari o interdizioni, inabilitazioni o amministrazioni di sostegno, da parte della Commissione Nazionale Garanzia e Controllo, a tutela dello stesso Partito e dei suoi aderenti.

Il rapporto associativo si instaura con l’iscrizione nei registri degli associati e dura fino a tutto il 31 dicembre dell’anno in corso; esso si rinnova automaticamente, di anno in anno, con il pagamento della quota associativa per l’anno successivo entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno (anno in corso). Una volta cessato il rapporto associativo, il cittadino che intende iscriversi deve ripetere la procedura di iscrizione di cui sopra.

Tutti gli iscritti hanno diritto, purché in regola con il pagamento della quota associativa:

a ) di partecipare alla vita associativa del Partito;

b ) di partecipare alla definizione degli indirizzi politici del Partito;

c ) di manifestare liberamente il proprio pensiero negli organi interni all’uopo deputati;

d ) di voto nelle consultazioni interne;

e ) di presentarsi quali candidati nella elezione delle cariche interne al Partito;

f ) di presentarsi quali candidati nella elezione alle cariche politiche istituzionali;

g ) di avere accesso a tutta la documentazione del Partito e ad ogni informazione utile a garantire una compiuta e responsabile partecipazione;

h ) di ricorrere all’organo interno di disciplina e garanzia per denunziare violazioni statutarie e regolamentari e per tutelare i propri diritti associativi.

I diritti di cui alle precedenti lettere “a”, “b”, “c”, “h” si estendono ai sostenitori.

Tutti gli iscritti hanno il divieto:

a ) di essere iscritti contemporaneamente ad altri partiti o movimenti politici;

b ) di essere iscritti o, comunque direttamente o indirettamente, partecipare a qualsiasi altro ente che abbia scopi o la cui azione sia in contrasto con gli scopi del Partito.

I divieti di cui alle precedenti lettere “a” e “b” si estendono ai sostenitori.

Tutti gli iscritti hanno il dovere:

a ) di conformare il proprio comportamento a requisiti di onorabilità e rispettabilità, rappresentando e sostenendo il partito;

b ) di rispettare e dare esecuzione alle decisioni degli organi interni e di conformarsi alle indicazioni provenienti dai medesimi organi;

c ) di comportarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo diffondendo e difendendo i valori, gli ideali, i principi ed i programmi del Partito, contribuendo alla sua crescita;

d ) di versare regolarmente le quote associative, contribuendo economicamente alla vita del Partito;

e ) di aderire ai gruppi del Partito, nelle assemblee elettive di ogni livello, quando non diversamente indicato dai competenti organi politici.

I doveri di cui alle precedenti lettere “a”, “b” e “c” si estendono ai sostenitori.

Gli associati che rivestono cariche istituzionali elettive oggetto di remunerazione sotto qualsiasi forma, sono tenuti a versare nelle casse del Partito, oltre alla quota associativa, un contributo erogato su base mensile o annuale, nella misura e con le modalità in seguito precisate.

Il mancato o ritardato versamento dei contributi sopra indicati determina a favore dell’associazione il diritto di ripetizione degli stessi e di risarcimento dei danni ed a carico dell’associato inadempiente responsabilità disciplinare e l’impossibilità di rivestire o continuare a rivestire incarichi politici pubblici o all’interno del Partito.

La qualifica di associato si perde ed il rapporto associativo cessa:

a ) per dimissioni, comunicate al Coordinatore Amministrativo del partito (Nazionale ovvero, se esistente, Regionale anche per il tramite, se esistente, del responsabile amministrativo dell’unità organizzativa locale) a mezzo documento redatto per iscritto ovvero a mezzo modalità telematiche appositamente predisposte;

b ) per decadenza, a causa del mancato versamento della quota associativa;

c ) per radiazione, qualora si contravvenga ai “divieti” di cui sopra;

d ) per espulsione, qualora non si adempia ai “doveri” di cui sopra.

La radiazione e l’espulsione si estendono con la medesima disciplina ai sostenitori.

Coloro che intendono rivestire le cariche in organi del Partito devono presentare la relativa candidatura; non sono candidabili coloro che hanno riportato condanne penali in primo grado ancora non definitive salvo decisione diversa del Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia; che non presentano la certificazione antimafia e/o che la stessa risultasse non regolare; non sono altresì candidabili coloro che rivestono cariche in organi istituzionali di qualsiasi livello. Ogni carica non è cumulabile con nessuna altra carica, a qualsiasi livello salvo decisione diversa del Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia. In caso di conseguimento di una nuova carica, l’associato decade dalla precedente automaticamente ed in questa deve essere sostituito dall’organo competente alla sua designazione o sostituzione.

Coloro che intendono rivestire cariche in organi istituzionali devono presentare la relativa candidatura; non sono candidabili coloro che hanno riportato condanne penali in primo grado ancora non definitive salvo decisione diversa del Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia; che non presentano la certificazione antimafia e/o che la stessa risultasse non regolare; non sono altresì candidabili coloro che rivestono cariche in organi istituzionali di qualsiasi livello. Ogni carica non è cumulabile con nessuna altra carica, a qualsiasi livello salvo decisione diversa del Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia. In caso di conseguimento di una nuova carica, l’associato decade dalla precedente automaticamente ed in questa deve essere sostituito, ove possibile, dall’organo competente alla sua designazione o sostituzione.

Le modalità ed i requisiti per presentare la candidatura alle varie cariche negli organi del Partito a qualsiasi livello e le norme e le procedure relative allo loro elezione o designazione, nonché le modalità ed i requisiti per presentare la candidatura alle varie cariche negli organi istituzionali a qualsiasi livello e le norme e le procedure relative allo loro elezione o designazione sono adottate con idoneo Regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri con il preventivo parere favorevole del Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia.

I cittadini italiani che risultino residenti all’estero ed iscritti all’AIRE ed alle liste elettorali nazionali possono richiedere e conseguire la iscrizione nell’Organizzazione Territoriale Estera, sezione di riferimento, del Partito, dotata di autonomia patrimoniale, amministrativa ed organizzativa che il Partito promuove e di cui favorisce la costituzione, secondo le modalità che sono adottate con idoneo Regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri con il preventivo parere favorevole del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia. L’Organizzazione Territoriale Estera è organizzata sulla base delle ripartizioni elettorali estere previste dalle leggi vigenti ed è istituita un’Assemblea Generale degli italiani all’estero che elegge un Presidente ed è competente ad esprimere pareri sulle materie attinenti gli italiani all’estero.

Il Partito promuove e favorisce la partecipazione dei giovani alla vita del Partito valorizzando la loro partecipazione con l’istituzione di struttura organizzativa interna denominata “PIÙ GIOVANI”, regolamentata, secondo le modalità che sono adottate con idoneo Regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri. L’Organizzazione Giovani del Partito è organizzata su base nazionale ed è istituita un’Assemblea Nazionale che ne elegge le cariche. I cittadini italiani che risultino essere di età compresa tra i 18 e i 35 anni, iscrivendosi al Partito, partecipano alla vita del Partito per il tramite della detta struttura organizzativa “PIU’ GIOVANI” di cui diventano automaticamente membri.

L’Assemblea Nazionale può individuare, su proposta del Consiglio di Presidenza Nazionale o della Segreteria Politica Nazionale, una o più persone (fino ad un massimo di sette ) che, riconosciute come simpatizzanti del Partito, si siano distinte per indubbie qualità culturali, morali, professionali o per particolari meriti riconosciuti a livello nazionale, invitandole a partecipare all’Assemblea Nazionale, senza diritto di voto.

Articolo 5

Organi Nazionali

Sono organi nazionali del Partito:

a ) il Congresso Nazionale;

b ) l’Assemblea Nazionale;

c ) il Consiglio di Presidenza Nazionale;

d ) la Segreteria Politica Nazionale;

e ) la Commissione Nazionale Amministrativa-Economica-Finanziaria;

f ) il Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia;

g ) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

h ) il Presidente Nazionale;

i ) il Segretario Nazionale.

l) il Responsabile comunicazione e strategia comunicativa.

Articolo 6

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è costituito da tutti gli iscritti al Partito; esso determina l’indirizzo politico nazionale ed i principi generali di organizzazione e funzionamento del Partito ed elegge il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale. Compete al Congresso Nazionale apportare modifiche al presente statuto nei casi in cui le stesse non siano state adottate dall’Assemblea Nazionale e deliberare lo scioglimento del Partito.

Esso è convocato: in via ordinaria ogni quattro anni dal Presidente Nazionale (o in caso di suo impedimento, assenza o dimissioni, dal Vice Presidente Nazionale) su indicazione dell’Assemblea Nazionale, nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre od ottobre; in via straordinaria dal Presidente Nazionale o dal Segretario Politico Nazionale o dal Presidente del Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia in ogni tempo rispettivamente quando ne è fatta richiesta dalla Commissione Nazionale di Disciplina e Garanzia o dall’Assemblea Nazionale su mozione di un numero di membri pari ad almeno il 20% del loro totale. Colui che convoca il Congresso Nazionale è la persona designata a presiederlo e, in caso di sua assenza o impedimento, il Congresso Nazionale sarà presieduto dal Presidente Nazionale o in caso di assenza dal suo vice.

Le modalità di partecipazione al Congresso Nazionale e quelle di svolgimento dello stesso sono adottate con idoneo Regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri con il preventivo parere favorevole della Commissione Nazionale di Disciplina e Garanzia. In ogni caso il Congresso Nazionale è validamente costituito ed atto a deliberare qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È previsto l’utilizzo di forme di partecipazione e di voto a mezzo strumenti informatici e telematici disciplinate all’interno di apposito regolamento.

Articolo 7

Assemblea Nazionale

L’Assemblea Nazionale è composta con tali criteri:

fino a 3000 (tremila) associati iscritti: da 40 (quaranta) membri, con almeno un (1) membro per regione;

oltre 3000 (tremila) associati iscritti: dai 40 membri di cui sopra e, in aggiunta, da 1 (uno) membro ogni 100 (cento) associati iscritti in più rispetto agli originari 3.000, fino ad un massimo di 150 (centocinquanta) membri, con almeno 2 (due) membri per regione quando il numero dei membri supera gli 80 (ottanta);

da solo associati, eletti dai Congressi Regionali, su base territoriale ed in proporzione al numero dei rispettivi iscritti regionali, a loro volta rappresentativi dell’organizzazione territoriale locale; ogni Regione e/o e rappresentanza territoriale non può esprimere e/o designare più di un numero di membri all’Assemblea Nazionale pari al 25% (venticinque percento) dell’intera assemblea; pertanto se sulla base dei criteri di designazione o espressione detto limite venisse superato, il loro numero si ridurrà automaticamente a quello pari al limite medesimo.

I membri durano in carica per il periodo di anni quattro, salvo dimissioni e possono essere riconfermati ed eleggono fra loro il Presidente dell’Assemblea Nazionale che è il Vice Presidente Nazionale del Partito.

Essa indirizza l’attività politica e l’organizzazione ed il funzionamento del Partito secondo le determinazioni del Congresso Nazionale.

Compete all’Assemblea Nazionale:

a ) apportare modifiche al presente statuto che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri; nei casi in cui non si raggiunga tale maggioranza e sempre che la proposta abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dell’Assemblea Nazionale le stesse modifiche devono essere adottate dal Congresso Nazionale;

b ) nominare un Presidente Nazionale temporaneo qualora quello eletto dal Congresso Nazionale per qualsiasi ragioni sia cessato dal suo incarico o si trovi nella impossibilità permanente e non temporanea di esercitare la sua carica, convocando contemporaneamente il Congresso Nazionale per la nomina del nuovo Presidente Nazionale;

c ) nominare un Segretario Nazionale temporaneo qualora quello eletto dal Congresso Nazionale per qualsiasi ragioni sia cessato dal suo incarico o si trovi nella impossibilità permanente e non temporanea di esercitare la sua carica, convocando contemporaneamente il Congresso Nazionale per la nomina del nuovo Segretario Nazionale;

d ) nominare i membri della Commissione Nazionale Amministrativa-Economica-Finanziaria ;

e ) nominare i membri del Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia;

f ) nominare i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, tutti fra persone estranee al Partito;

g ) nominare il Responsabile Nazionale della comunicazione e della strategia comunicativa;

h ) approvare il rendiconto annuale del Partito consuntivo e preventivo, redatto dal Consiglio Nazionale;

i ) deliberare su tutto quanto altro ad essa è attribuito dal presente statuto.

Essa è convocata: in via ordinaria almeno due volte l’anno dal Presidente Nazionale (o in caso di suo impedimento, assenza o dimissioni, dal suo Vice) e/o su indicazione del Consiglio Nazionale di Presidenza o della Segreteria Politica Nazionale, con richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, in ogni tempo e luogo del territorio nazionale, con preavviso di almeno 20 giorni; in via straordinaria anche dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, dal Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia o dall’Assemblea Nazionale su mozione di un numero di membri pari ad almeno il 20% del loro totale, con preavviso di almeno 10 giorni.

Partecipano di diritto all’Assemblea Nazionale, con diritto di voto, i soci fondatori (sempre che continuano a conservare la veste di associati), tutti i membri del Consiglio Nazionale di Presidenza e i componenti della Segreteria Politica Nazionale, i Presidenti delle Assemblee continentali degli Italiani all’estero, il Presidente dell’Assemblea dei Giovani del Partito e gli eventuali eletti alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica Italiana ed al Parlamento Europeo nonché, senza diritto di voto, i membri del Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia, i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed i simpatizzanti-soci onorari.

I membri dell’Assemblea Nazionale che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive senza alcuna giustificazione decadono dal loro incarico e sono sostituiti da eletti dalle Assemblee Regionali di riferimento le quali provvedono anche in caso di eventuali dimissioni o decessi o altri casi di cessazione dalla carica o dalla qualità di associato del membro o di suo impedimento non temporaneo.

Le modalità di elezione e di partecipazione all’Assemblea Nazionale e quelle di funzionamento della stessa sono adottate con idoneo Regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri con il preventivo parere favorevole del Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia. In ogni caso l’Assemblea Nazionale è validamente costituita ed atta a deliberare con la presenza di almeno un quarto dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; sono fatte salve le diverse maggiori maggioranze previste per determinate deliberazioni dal presente statuto o dai regolamenti.

Articolo 8

Consiglio di Presidenza Nazionale

Compongono il Consiglio di Presidenza Nazionale: il Presidente Nazionale che lo presiede, ne dirige i lavori e proclama i risultati delle deliberazioni, il Vicepresidente Nazionale (coincidente con il Presidente dell’Assemblea Nazionale), il Segretario Nazionale, il Vicesegretario Nazionale (coincidente con il Presidente della struttura organizzativa giovanile), il Responsabile Comunicazione e strategia comunicativa, ed altri 2 (due) membri eletti dall’Assemblea Nazionale tra i suoi membri.

Essi restano in carica per quattro anni, salvo revoca o dimissioni e possono essere riconfermati.

L’Assemblea Nazionale provvede alla loro sostituzione in caso di eventuali dimissioni o decessi o altri casi di cessazione dalla carica o dalla qualità di associato del membro o di suo impedimento non temporaneo.

Esso è organo centrale e decisorio del Partito cui compete il coordinamento fra l’attività di natura strettamente politica e quella amministrativa gestionale del Partito.

Compete al Consiglio Nazionale di Presidenza:

= senza necessità di alcun preventivo consenso o parere:

a ) dare esecuzione agli indirizzi del Congresso Nazionale e dell’Assemblea Nazionale in materia di attività organizzativa ed amministrativa;

b ) decidere in ordine alla decadenza, alla radiazione ed alla esclusione degli associati, ai sensi di quanto in precedenza stabilito;

c ) proporre all’Assemblea Nazionale lo scioglimento di una unità organizzativa locale o di organi o organizzazioni regionali, provvedendo, se necessario, a sospenderne poteri e funzionamento;

= previo espresso consenso o conforme parere o proposta della Commissione Economica-Finanziaria:

d ) adottare ogni decisione in materia di amministrazione e gestione economica del Partito;

e ) adottare il rendiconto annuale consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea Nazionale per l’approvazione, debitamente redatto dalla Commissione Economica-Finanziaria;

= previo espresso consenso o conforme parere o proposta della Segreteria Politica Nazionale:

f ) approvare le candidature alle cariche istituzionali di ogni tipo e forma, sia di carattere nazionale, regionale o locale;

g ) approvare gli indirizzi politici.

Esso è convocato: in via ordinaria ogni mese dal Presidente Nazionale (o in caso di suo impedimento, assenza o dimissioni, da due dei suoi membri).

I membri del Consiglio Nazionale che non partecipano alle riunioni per quattro volte consecutive senza alcuna giustificazione decadono dal loro incarico e sono sostituiti.

Articolo 9

Segreteria Politica Nazionale

Compongono la Segreteria Politica Nazionale: il Segretario Nazionale, che lo presiede, ne dirige i lavori e proclama i risultati delle deliberazioni, il Vice Segretario Nazionale che di norma è il Presidente Nazionale dell’organizzazione giovanile se costituita o persona votata a maggioranza semplice tra i suoi componenti, i Presidenti delle singole organizzazioni Regionali, i Responsabili delle aree tematiche/commissioni tecniche se costituite, i Presidenti delle organizzazioni continentali degli Italiani all’estero.

Compete alla Segreteria Politica Nazionale dare esecuzione agli indirizzi del Congresso Nazionale e dell’Assemblea Nazionale in materia di attività politica, organizzando ogni opportuna azione ed attraverso il lavoro delle aree tematiche/commissioni tecniche e/o altro organismo costituito analizzare i singoli temi, valutarne le criticità, studiare le competenti normative al fine di proporre soluzioni e azioni per il miglioramento delle condizioni generali di tutti.

Essa è convocato: in via ordinaria dal Segretario Nazionale (o in caso di suo impedimento, assenza o dimissioni, da altri due dei suoi membri) in ogni tempo e luogo del territorio nazionale.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni della Segreteria Politica Nazionale, se persone diverse dai membri suddetti, i capigruppo dei gruppi politici del Partito presenti nei vari organi istituzionali nazionali, europei e regionali.

Articolo 10

Commissione Nazionale Amministrativa-Economica-Finanziaria

Compongono la Commissione Nazionale Amministrativa-Economica da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri eletti dall’Assemblea Nazionale, che nella stessa votazione ne nomina il Presidente.

Il suo compito è la gestione amministrativa, economica e finanziaria nel rispetto di quanto previsto da apposito regolamento, previa approvazione dell’Assemblea Nazionale.

Ogni membro resta in carica per quattro anni salvo revoca o dimissioni e può essere riconfermato.

Al suo interno i membri nominano un VicePresidente con funzioni di Coordinatore amministrativo.

Articolo 11

Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia

Compongono il Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri eletti dall’Assemblea Nazionale, che nella stessa votazione ne nomina il Presidente.

Il suo compito è garantire il rispetto dello Statuto Nazionale e dei regolamenti interni da parte di tutta la struttura organizzativa, valuta la legittimità delle candidature sia per gli organi statutari che per quelli istituzionali, promuove indagini interne, promuove azioni sanzionatorie secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Ogni membro resta in carica per quattro anni salvo revoca o dimissioni e può essere riconfermato.

Articolo 12

Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale, ha la rappresentanza legale del Partito e dirige la intera organizzazione amministrativa.

Il Presidente Nazionale presenta, anche a mezzo di procuratori speciali, le liste ed i contrassegni elettorali per le elezioni.

Resta in carica per quattro anni salvo revoca o dimissioni e può essere riconfermato. Gli organi interni deputati provvedono alla sua sostituzione temporanea e definitiva in caso di eventuali dimissioni o decessi o altri casi di cessazione dalla carica o dalla qualità di associato del Presidente Nazionale o di suo impedimento non temporaneo.

Articolo 13

Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ed ha la rappresentanza politica del Partito.

Resta in carica per quattro anni salvo revoca o dimissioni e può essere riconfermato. Gli organi interni deputati provvedono alla sua sostituzione temporanea e definitiva in caso di eventuali dimissioni o decessi o altri casi di cessazione dalla carica o dalla qualità di associato del Segretario Nazionale o di suo impedimento non temporaneo.

Articolo 14

Responsabile Nazionale Comunicazione e strategia comunicativa

Il Responsabile Nazionale Comunicazione e strategia comunicativa è eletto dall’Assemblea Nazionale ed è, oltre il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale, l’unico organismo deputato alla comunicazione ufficiale del partito nel suo esterno, sia con le redazioni giornalistiche che sui mass media ed il web.

Resta in carica per quattro anni salvo revoca o dimissioni e può essere riconfermato.

Articolo 15

Organizzazione Territoriale

L’Organizzazione territoriale del Partito è regolata da un apposito Regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale.

Nei successivi articoli dal 16 al 30 vengono dettati i criteri generali di tale organizzazione su cui sviluppare detto Regolamento.

Articolo 16

Organi regionali

Gli iscritti di una determinata Regione si costituiscono in Organizzazione Regionale

Sono organi Regionali del Partito:

a ) il Congresso Regionale che è costituito da tutti gli iscritti al partito a livello regionale; esso è svolto in concomitanza con il Congresso Nazionale, così come specificato in apposito regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale; tuttavia è possibile su proposta dell’Assemblea Regionale ed approvazione dell’Assemblea Nazionale, l’istituzione di Congressi Regionali straordinari indipendenti da quelli Nazionali;

b ) l’Assemblea Regionale;

c ) la Segreteria Politica Regionale;

d ) la Commissione Regionale Amministrativa-Economica-Finanziaria;

e ) il Collegio Regionale di Disciplina e Garanzia

f ) il Segretario Regionale;

g) il Responsabile Regionale comunicazione e strategia comunicativa.

Gli organi Regionali non hanno autonomia patrimoniale e/o capacità di assumere obbligazioni verso terzi e concludere contratti.

Per poter richiedere tale costituzione il numero degli associati nell’ambito regionale deve essere almeno pari a cinquanta.

Articolo 17

Assemblea Regionale

L’Assemblea Regionale è composta con tali criteri:

fino a 500 (cinquecento) iscritti: da 20 (venti) membri con almeno 1 (un) membro per Struttura Provinciale Costituita o Comune Capoluogo di Provincia se costituito;

oltre 500 (cinquecento) associati: dai 20 (venti) membri di cui sopra e, in aggiunta, da 1 (un) membro ogni 50 (cinquanta) associati iscritti in più rispetto agli originari 500, fino ad un massimo di 60 (sessanta) membri, con almeno 2 membri per provincia Costituita o Comune Capoluogo di Provincia se costituito, quando il numero dei membri supera i 35 (trentacinque);

da soli associati, eletti dai Congressi, su base territoriale ed in proporzione al numero dei rispettivi iscritti provinciali/comunali, a loro volta rappresentativi dell’organizzazione territoriale locale; ogni rappresentanza territoriale non può esprimere e/o designare più di un numero di membri all’Assemblea Regionale pari al 25% (venticinque percento) dell’intera assemblea; pertanto se sulla base dei criteri di designazione o espressione detto limite venisse superato, il loro numero si ridurrà automaticamente a quello pari al limite medesimo.

I membri durano in carica per il periodo di anni quattro, salvo dimissioni e possono essere riconfermati ed eleggono fra loro il Presidente dell’Assemblea Regionale.

Essa indirizza l’attività politica e l’organizzazione ed il funzionamento del Partito nell’ambito territoriale di competenza secondo le determinazioni del Congresso Regionale ed in conformità degli indirizzi degli organi nazionali.

Compete all’Assemblea Regionale:

a ) nominare un Segretario Regionale temporaneo qualora quello eletto per qualsiasi ragioni sia cessato dal suo incarico o si trovi nella impossibilità permanente e non temporanea di esercitare la sua carica, convocando contemporaneamente il Congresso Regionale per la nomina del nuovo Segretario Regionale;

b ) nominare i membri della Commissione Regionale Amministrativa-Economica-Finanziaria;

c ) nominare i membri del Collegio Regionale di Disciplina e Garanzia;

d ) nominare il Responsabile Regionale della comunicazione e della strategia comunicativa.

e ) deliberare su tutto quanto altro ad essa è attribuito dal presente statuto.

Essa è convocata: in via ordinaria almeno due volte l’anno dal Segretario Regionale (o in caso di suo impedimento, assenza o dimissioni, dal suo Vice) e/o su indicazione della Segreteria Politica Regionale, con richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, in ogni tempo e luogo del territorio regionale, con preavviso di almeno 20 giorni; in via straordinaria anche dal Collegio Regionale di Disciplina e Garanzia o dall’Assemblea Regionale su mozione di un numero di membri pari ad almeno il 40% del loro totale, con preavviso di almeno 10 giorni.

Partecipano di diritto all’Assemblea Regionale, con diritto di voto tutti i membri della Segreteria Politica Regionale, il Presidente dell’Assemblea dei Giovani del Partito a livello regionale e gli eventuali eletti, per il Partito, nei Consigli Regionali ed i Sindaci dei Comuni sul territorio regionale nonché, senza diritto di voto, i membri del Collegio Regionale di Disciplina e Garanzia ed i simpatizzanti-soci onorari dell’ambito regionale.

I membri dell’Assemblea Regionale che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive senza alcuna giustificazione decadono dal loro incarico e sono sostituiti da eletti dalle Assemblee di riferimento le quali provvedono anche in caso di eventuali dimissioni o decessi o altri casi di cessazione dalla carica o dalla qualità di associato del membro o di suo impedimento non temporaneo.

Articolo 18

Segreteria Politica Regionale

Compongono la Segreteria Politica Regionale il Segretario Regionale, che lo presiede, ne dirige i lavori e proclama i risultati delle deliberazioni, il Vice Segretario Regionale che di norma è il Presidente Regionale dell’organizzazione giovanile se costituita o persona votata a maggioranza semplice tra i suoi componenti, i Presidenti delle singole organizzazioni Provinciali, I Responsabili delle aree tematiche/commissioni tecniche regionali se costituite, la Responsabile Regionale comunicazione e strategia comunicativa.

Compete alla Segreteria Politica Regionale dare esecuzione agli indirizzi del Congresso Regionale e dell’Assemblea Regionale in materia di attività politica, organizzando ogni opportuna azione ed attraverso il lavoro delle arre tematiche/commissioni tecniche e/o altro organismo costituito analizzare i singoli temi, valutarne le criticità, studiare le competenti normative al fine di proporre soluzioni e azioni per il miglioramento delle condizioni generali di tutti, il tutto nel rispetto degli indirizzi degli organi nazionali.

Tra i compiti della Segreteria Politica Regionale, ci sono anche:

a ) Proporre al Consiglio Nazionale di Presidenza in ordine alla decadenza, alla radiazione ed alla esclusione degli associati, ai sensi di quanto in precedenza stabilito;

b) Proporre al Consiglio Nazionale di Presidenza le candidature alle cariche istituzionali di ogni tipo e forma, sia di carattere nazionale, regionale o locale;

c) Proporre al Consiglio Nazionale di Presidenza lo scioglimento di una unità organizzativa locale o di organi o organizzazioni locali.

Essa è convocata: in via ordinaria dal Segretario Regionale (o in caso di suo impedimento, assenza o dimissioni, da altri due dei suoi membri) in ogni tempo e luogo del territorio regionale.

Articolo 19

Commissione Regionale Amministrativa-Economica-Finanziaria

Compongono la Commissione Regionale Amministrativa-Economica da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall’Assemblea Regionale, che nella stessa votazione ne nomina il Presidente.

Il suo compito è il supporto alla gestione amministrativa, economica e finanziaria, della Commissione Nazionale Amministrativa-Economica-Finanziaria nel rispetto di quanto previsto da apposito Regolamento Nazionale.

Ogni membro resta in carica per quattro anni salvo revoca o dimissioni e può essere riconfermato.

Articolo 20

Collegio Regionale di Disciplina e Garanzia

Compongono il Collegio Regionale di Disciplina e Garanzia da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall’Assemblea Regionale, che nella stessa votazione ne nomina il Presidente.

Il suo compito è garantire il rispetto dello Statuto Nazionale e dei regolamenti interni da parte di tutta la struttura organizzativa, valuta preliminarmente la legittimità delle candidature sia per gli organi statutari che per quelli istituzionali, propone al Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia indagini interne, propone al Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia azioni sanzionatorie secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Ogni membro resta in carica per quattro anni salvo revoca o dimissioni e può essere riconfermato.

Articolo 21

Segretario Regionale

Il Segretario Regionale è eletto dal Congresso Regionale ed ha la rappresentanza politica del Partito a livello regionale.

Resta in carica per quattro anni salvo revoca o dimissioni e può essere riconfermato. Gli organi interni deputati provvedono alla sua sostituzione temporanea e definitiva in caso di eventuali dimissioni o decessi o altri casi di cessazione dalla carica o dalla qualità di associato del Segretario Regionale o di sui impedimento non temporaneo.

Articolo 22

Responsabile Regionale Comunicazione e strategia comunicativa

Il Responsabile Regionale Comunicazione e strategia comunicativa è eletto dall’Assemblea Regionale ed è, oltre il Segretario Regionale, l’unico organismo deputato alla comunicazione ufficiale del partito nel suo esterno, sia con le redazioni giornalistiche che sui mass media ed il web, secondo le regole sancite dall’Assemblea Regionale e le direttive del Responsabile Nazionale Comunicazione e Strategia Comunicativa.

Resta in carica per quattro anni salvo revoca o dimissioni e può essere riconfermato.

Articolo 23

Finanziamento delle strutture regionali

Gli organi Regionali non hanno autonomia patrimoniale e/o capacità di assumere obbligazioni verso terzi e concludere contratti

Tuttavia, proporzionalmente alle entrate relative al territorio di riferimento, è previsto su deliberazione dell’Assemblea Nazionale, un budget di spesa per i costi, le iniziative, i progetti e le attività.

Articolo 24

Organi provinciali

I Segretari Comunali di ogni Provincia, intesa come area territoriale geografica, formano l’Assemblea Provinciale.

All’interno di detta Assemblea viene votato un Responsabile ed un Vice Responsabile, eletti tra gli stessi.

Articolo 25

Organi comunali o di base

Gli iscritti di un determinato Comune o parte dello stesso (città metropolitane) si costituiscono in Organi comunali o di base.

Sono organi comunali o di base del Partito:

a ) il Congresso comunale o di base, che è costituito da tutti gli iscritti al partito a livello comunale o di base; esso è svolto in concomitanza con il Congresso Nazionale, così come specificato in apposito regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale; tuttavia è possibile su proposta dell’Assemblea comunale o di base e/o dell’Assemblea Regionale ed approvazione dell’Assemblea Nazionale, l’istituzione di Congressi comunali o di base straordinari indipendenti da quelli Nazionali;

b ) l’Assemblea comunale o di base;

c ) la Segreteria comunale o di base;

d ) il Segretario comunale o di base;

e) il Responsabile comunale o di base comunicazione e strategia comunicativa.

Per poter richiedere tale costituzione il numero degli associati nell’ambito comunale o di base deve essere almeno pari a dieci.

Articolo 26

Assemblea comunale o di base

L’Assemblea comunale o di base è composta con tali criteri:

fino a 100 (cento) iscritti: da 10 (dieci) membri;

oltre 100 (cento) associati: : dai 10 (dieci) membri di cui sopra e, in aggiunta, da un (1) membro ogni 30 (trenta) iscritti in più fino ad un massimo di 35 (trentacinque) membri:

da soli associati, eletti dai rispettivi iscritti della base territoriale ed in proporzione al numero dei rispettivi iscritti comunali o territoriali, a loro volta rappresentativi dell’organizzazione territoriale locale.

I membri durano in carica per il periodo di anni quattro, salvo dimissioni e possono essere riconfermati ed eleggono fra loro il Presidente dell’Assemblea comunale o di base.

Essa indirizza l’attività politica e l’organizzazione ed il funzionamento del Partito secondo le determinazioni del Congresso comunale o di base nel rispetti degli indirizzi degli organi nazionali e regionali.

Compete all’Assemblea comunale o di base:

a ) nominare un Segretario comunale o di base temporaneo qualora quello eletto dal per qualsiasi ragioni sia cessato dal suo incarico o si trovi nella impossibilità permanente e non temporanea di esercitare la sua carica, convocando contemporaneamente il Congresso comunale o di base per la nomina del nuovo Segretario comunale o di base;

b ) nominare il Responsabile comunale o di base della comunicazione e della strategia comunicativa;

c ) deliberare su tutto quanto altro ad essa è attribuito dal presente statuto.

Essa è convocata: in via ordinaria almeno due volte l’anno dal Segretario comunale o di base (o in caso di suo impedimento, assenza o dimissioni, dal suo Vice) e/o su indicazione della Segreteria Politica comunale o di base, con richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, in ogni tempo e luogo del territorio comunale o di base, con preavviso di almeno 20 giorni; in via straordinaria anche dal Collegio Regionale di Disciplina e Garanzia o dall’Assemblea comunale o di base su mozione di un numero di membri pari ad almeno il 40% del loro totale, con preavviso di almeno 10 giorni.

Partecipano di diritto all’Assemblea comunale o di base, con diritto di voto tutti i membri della Segreteria Politica comunale o di base, il Presidente dell’Assemblea dei Giovani del Partito a livello comunale o di base e gli eventuali eletti, per il Partito, sul territorio.

I membri dell’Assemblea comunale o di base che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive senza alcuna giustificazione decadono dal loro incarico e sono sostituiti da eletti dalle Assemblee di riferimento le quali provvedono anche in caso di eventuali dimissioni o decessi o altri casi di cessazione dalla carica o dalla qualità di associato del membro o di suo impedimento non temporaneo.

Articolo 27

Segreteria Politica comunale o di base

Compongono la Segreteria Politica comunale o di base il Segretario comunale o di base, che lo presiede, ne dirige i lavori e proclama i risultati delle deliberazioni, il Vice Segretario comunale o di base che di norma è il Presidente comunale o di base dell’organizzazione giovanile se costituita o persona votata a maggioranza semplice tra i suoi componenti, I Responsabili delle aree tematiche/commissioni tecniche comunale o di base se costituite, la Responsabile comunale o di base comunicazione e strategia comunicativa.

Compete alla Segreteria Politica comunale o di base dare esecuzione agli indirizzi del Congresso e dell’Assemblee Nazionale e Regionale in materia di attività politica, organizzando ogni opportuna azione ed attraverso il lavoro delle aree tematiche/commissioni tecniche e/o altro organismo costituito analizzare i singoli temi, valutarne le criticità, studiare le competenti normative al fine di proporre soluzioni e azioni per il miglioramento delle condizioni generali di tutti.

Tra i compiti della Segreteria Politica comunale o di base, ci sono anche:

a ) Proporre alla Segreteria Politica Regionale in ordine alla decadenza, alla radiazione ed alla esclusione degli associati, ai sensi di quanto in precedenza stabilito;

b) Proporre alla Segreteria Politica Regionale le candidature alle cariche istituzionali di ogni tipo e forma, sia di carattere nazionale, regionale o locale.

Essa è convocata: in via ordinaria dal Segretario comunale o di base (o in caso di suo impedimento, assenza o dimissioni, da altri due dei suoi membri) in ogni tempo e luogo del territorio comunale.

Articolo 28

Segretario comunale o di base

Il Segretario comunale o di base è eletto dal Congresso ed ha la rappresentanza politica del Partito a livello comunale o della parte di esso, in caso di città metropolitana.

Resta in carica per quattro anni salvo revoca o dimissioni e può essere riconfermato. Gli organi interni deputati provvedono alla sua sostituzione temporanea e definitiva in caso di eventuali dimissioni o decessi o altri casi di cessazione dalla carica o dalla qualità di associato del Segretario comunale o di base.

Articolo 29

Responsabile comunale o di base Comunicazione e strategia comunicativa

Il Responsabile comunale o di base Comunicazione e strategia comunicativa è eletto dall’Assemblea comunale o di base ed è, oltre il Segretario comunale o di base, l’unico organismo deputato alla comunicazione ufficiale del partito nel suo esterno, sia con le redazioni giornalistiche che sui mass media ed il web, secondo le regole sancite dall’Assemblea comunale o di base e le direttive del Responsabile Regionale Comunicazione e Strategia Comunicativa.

Resta in carica per quattro anni salvo revoca o dimissioni e può essere riconfermato.

Articolo 30

Finanziamento delle strutture comunale o di base

Gli organi comunale o di base non hanno autonomia patrimoniale e/o capacità di assumere obbligazioni verso terzi e concludere contratti

Tuttavia, proporzionalmente alle entrate relative al territorio di riferimento, è previsto su deliberazione dell’Assemblea Nazionale, un budget di spesa per i costi, le iniziative, i progetti e le attività previste.

Articolo 31

Principi economici e di bilancio

Il Partito opera nella sua azione amministrativa, patrimoniale e contabile secondo principi di economicità della gestione e nel rispetto dell’equilibrio finanziario.

I criteri generali di amministrazione e di contabilità sono adottati con idoneo Regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri con il preventivo parere favorevole del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia.

Le obbligazioni potranno essere validamente assunte in nome del Partito ed i contratti potranno essere conclusi in nome del Partito con la firma congiunta del Presidente Nazionale e del Presidente della Commissione Nazionale Amministrativa-Economica-Finanziaria; nei soli casi di urgenza ed indifferibilità, qualora il Presidente Nazionale o il Presidente della Commissione Nazionale Amministrativa-Economica-Finanziaria siano assenti o impediti, sarà necessaria la firma dell’altro degli stessi e del Segretario Nazionale; agli stessi soggetti spetta, corrispondentemente, la rappresentanza del Partito di fronte ai terzi ed in giudizio. Ai medesimi inoltre spetta riscuotere tutti i contributi pubblici dovuti per legge e richiedere e riscuotere, per come previsto dalla vigente normativa, eventuali rimborsi.

Coloro che assumono obbligazioni al di fuori di quanto previsti dal presente statuto e di quanto previsto dai conti preventivi presentati ed approvati, rispondono personalmente delle obbligazioni assunte.

Qualora si renda necessario modificare il rendiconto preventivo già approvato dall’Assemblea Nazionale, a tale modifica procederà il Consiglio Nazionale di Presidenza qualora lo scostamento derivante sia inferiore al 10%; superato, anche a seguito di più modifiche, successive fra loro, tale limite sarà necessario l’approvazione dell’Assemblea Nazionale.

Al termine di ciascuno anno che inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre, il Consiglio Nazionale di Presidenza provvede a redigere il rendiconto annuale consuntivo e quello annuale preventivo da presentare all’Assemblea Nazionale per l’approvazione, il tutto nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa.

Compete alla Commissione Nazionale Amministrativa-Economica-Finanziaria la tenuta del registro delle entrate, la tenuta dei registri contabili ed economici e delle relative scritture.

Costituiscono entrate e patrimonio del Partito: – le quota associative annue versate dagli iscritti; – i contributi degli eletti nei vari organi istituzionali, locali, regionali, nazionali ed europei; – i finanziamenti ed i rimborsi elettorali se e per come previsti dalle leggi vigenti; – le liberalità di ogni genere, le donazioni ed i lasciti effettuati al Partito; – ogni altro attivo ricevuto ai sensi delle leggi vigenti.

La quota associativa annua è determinata dall’Assemblea Nazionale.

I contributi degli eletti negli organi istituzionali nazionali ed europei sono determinati dall’Assemblea Nazionale.

È espressamente consentito all’organizzazione:

= la intestazione a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, di beni immobili;

= la intestazione a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, di titoli di ogni genere, azionari od obbligazionari, in particolare emessi da enti sovrani o società di ogni genere;

= la partecipazione a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, con responsabilità limitata od illimitata, in società od enti di qualsiasi natura, esistenti o di nuova costituzione;

= ricevere o concedere mutui o finanziamenti di qualsiasi natura e per qualsiasi durata e da qualsiasi soggetto, pubblico o privato;

= concedere fideiussioni e garanzie sotto qualsiasi forma e per qualsiasi importo;

= operare direttamente od indirettamente in valuta estera e fuori del territorio regionale e/o all’estero o effettuare operazioni con soggetti esteri, anche per operazioni di apertura e gestione di conti.

= la creazione di specifica Fondazione solidale atta all’aiuto delle imprese e dei cittadini in difficoltà economiche.

Le Organizzazioni Regionali hanno diritto ad un budget di spesa pari al 20% delle entrate complessive riguardante la stessa organizzazione.

Le Organizzazioni Territoriali hanno diritto ad un budget di spesa pari al 50% delle entrate complessive riguardante la stessa organizzazione.

Articolo 32

Sanzioni

Sono sanzioni disciplinari, oltre alla decadenza, alla radiazione ed alla espulsione di cui ai precedenti articoli:

= la multa penitenziale, determinata dal Consiglio di Presidenza Nazionale o dal Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia al momento della pronunzia di addebito, dell’importo minimo pari a quello della quota associativa annua fino ad un importo massimo pari a cento volte l’importo della quota associativa annua;

= la sospensione alla partecipazione alle attività del Partito, determinata dal Consiglio di Presidenza Nazionale o dal Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia al momento della pronunzia di addebito, da un minimo di mesi uno fino ad un massimo di diciotto mesi;

= la incandidabilità negli organi del Partito, determinata dal Consiglio di Presidenza Nazionale o dal Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia al momento della pronunzia di addebito, da un minimo di mesi sei fino ad un massimo di anni tre;

= la incandidabilità negli organi istituzionali, determinata dal Consiglio di Presidenza Nazionale o dal Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia al momento della pronunzia di addebito, da un minimo di anni uno fino ad un massimo di anni cinque.

Le ipotesi di addebito comportanti le suddette sanzioni sono determinate con idoneo Regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri con il preventivo parere favorevole del Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia.

Articolo 33

Responsabili trattamento dati personali

Il Presidente Nazionale è il Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti leggi in materia di protezione dati personali.

Articolo 34

Sedi

La sede nazionale del Partito è in Barbania – Torino, in via San Giuliano, 13

L’indirizzo potrà essere modificato con decisione dell’Assemblea Nazionale.

La sede regionale è nel capoluogo di Regione all’indirizzo che verrà designato dall’Assemblea Regionale.

Articolo 35

Revisione

Il controllo sulla gestione interna è esercitato a livello nazionale dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, non associati, scelti fra gli iscritti al Ruolo tenuto presso il competente Ministero; essi hanno funzioni ispettive e redigono la relazione sulla regolarità contabile che accompagna il rendiconto annuale nazionale o regionale.

La società di revisione contabile prevista dalla vigente normativa per il controllo e la certificazione di conformità dei bilanci e dei rendiconti, viene designata dall’Assemblea Nazionale.

NORME TRANSITORIE

Il primo Congresso Nazionale è costituito dai soci fondatori con tutti i relativi poteri.

Il primo Presidente Nazionale, il primo Segretario Nazionale ed il Responsabile Comunicazione e Strategia Comunicativa sono nominati in sede di atto costitutivo e di fatto compongono, in via del tutto provvisoria, il primo Consiglio di Presidenza Nazionale fino al primo Congresso.

Tutte le cariche di cui sopra hanno durata di anni quattro, salvo dimissioni della maggioranza dei suoi componenti per gli organi collegiali.

Alla prima riunione utile il Consiglio di Presidenza Nazionale nominerà, a maggioranza dei suoi membri, un Revisore Legale dei Conti provvisorio, la cui carica rimarrà in essere fino alla convocazione del primo Congresso Nazionale.

La Segreteria Politica Nazionale è formata di fatto, visto l’automatismo della composizione statutaria.

Entro e non oltre il 31 marzo 2021 il primo Consiglio di Presidenza Nazionale si impegna all’organizzazione del primo Congresso Nazionale.

Fino a che il numero degli associati a livello nazionale non sia superiore a duecento non si fa luogo alla istituzione dell’Assemblea Nazionale, della Commissione Nazionale Amministrativa-Economica-Finanziaria e del Collegio Nazionale di Disciplina e Garanzia.

Fino a quando non vengono istituite le Organizzazioni Regionali non si fa luogo alla costituzione dei relativi organi regionali e tutti i poteri per statuto attribuiti agli organi regionali sono esercitati dagli organi nazionali.

Con l’istituzione delle singole Organizzazioni Regionali vengono subito costituiti i relativi organi regionali e ad essi vengono subito affidati i relativi poteri. Per i territori regionali che continuano ad essere privi di Organizzazione Regionale costituita, tuttavia, i poteri degli organi regionali continueranno ad essere esercitate dagli organi nazionali nelle modalità previste.

Il Congresso Nazionale sarà sempre costituito da tutti gli iscritti.

Fino a quando non vengono istituite le Unità Organizzative Locale non si fa luogo alla costituzione dei relativi organi locali e tutti i poteri per statuto attribuiti agli organi locali sono esercitati dagli organi regionali.

Con l’istituzione delle singole Unità Organizzative Locali vengono subito costituiti i relativi organi locali e ad essi vengono subito affidati i relativi poteri. Per i territori locali che continuano ad essere privi di Unità Organizzativa Locale costituita, tuttavia, i poteri degli organi locali continueranno ad essere esercitate dagli organi regionali nelle modalità previste.

Il Congresso Regionale sarà sempre costituito da tutti gli iscritti. I membri dell’Assemblea Regionale saranno nominati, nel numero previsto per ciascuna Unità Organizzativa Locale, dal presente statuto, dalle stesse Unità Organizzative Locali costituite; per il numero residuo, in unica riunione ed unico collegio, dalla Conferenza Unica Regionale ove parteciperanno tutti gli iscritti residenti od operanti per ragioni di studio e lavoro negli ambiti territoriali della regione prive di Unità Organizzativa Locale costituita.

Fino a quando gli iscritti al Partito a livello nazione non sono superiori a seicento, non si farà luogo alla nomina del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed il loro poteri saranno esercitati da un Revisore Unico nominato dal Congresso Nazionale.